COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI SEBORGA

TITOLO I. – L’AUTORITÀ PUBBLICA

Art. 1. – Il Principato di Seborga è un territorio sovrano, indipendente e neutrale nel quadro dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 2. – Il Principato di Seborga è uno Stato di diritto impegnato nel rispetto delle norme e delle libertà fondamentali sancite dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi- 10 dicembre 1989) e promosse dall’ONU, nonché dalla Dichiarazione e Programma d’Azione di Vienna adottata dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani del 1993 e dalla creazione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (risoluzione A/RES/60/251 del 15 marzo 2006).

Il Principato di Seborga è dotato di una propria amministrazione. Le leggi in vigore nel Principato di Seborga non sono in contrasto con le leggi della Repubblica Italiana, che applica sino a che non avvenga il riconoscimento internazionale di Stato indipendente fra le Nazioni.

Art. 3. – Il Principato di Seborga, enclave nel territorio italiano, si proclama erede delle eredità incorporee identificative appartenenti storicamente al Principato di Seborga, gode di una autonoma amministrazione, un suo popolo liberamente domiciliato nel territorio delimitato da confini, un potere politico sovrano erede morale della storia degli antichi territori del Principato di Seborga.

Art. 4. – Il Principato di Seborga, nell’attesa che venga riconosciuta la sua piena autonomia, riconosce pienamente la Repubblica Italiana, e si attiene alle sue leggi, nonché tutti gli Stati con i quali intrattiene rapporti diplomatici. Esso applica le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 1961 e del 1963, in quanto generalmente validate.

Art. 5. – Il Principato di Seborga in accordo con la sua storia è una monarchia costituzionale, con a capo un Principe; alla sua elezione contribuiscono membri qualificati dell’Ordine dei Cavalieri Bianchi (VOSS) e fra coloro che si riconoscono membri del Principato perché riconosciuti come tali dal Principe di Seborga.

Art. 6. – I poteri esecutivo e legislativo del Principato di Seborga sono esercitati dal Principe, dal Ministro di Stato, dai Ministri, dai Segretari di Stato.

Art. 7. – Il potere giudiziario del Principato di Seborga è esercitato dalla Corte e dal Tribunale.

Art. 8. – Le funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria del Principato di Seborga sono separate da quelle del comune di Seborga nella Repubblica Italiana.

Art. 9. – La bandiera del Principe di Seborga reca lo stemma del suo casato che così si presenta: “d’argento, alla banda d’azzurro caricato di tre stelle d’oro e accompagnata da due semivoli di nero”. Cimiero: “due rami posti in croce di uno di palma a destra e l’alto di cedro a sinistra al naturale sovrastato dalla corona di conte. Cartiglio: Defende Nos in Proelio.

Art. 10. – La bandiera nazionale del Principato di Seborga è suddivisa in due parti: “l’inferitura, a sfondo bianco, contiene uno scudo francese, bordato di azzurro ed oro internamente, sovrastato da una croce patente rossa e sormontato dalla corona di principe regnante; il lato battente, corrispondente a due terzi della lunghezza, presenta, sullo sfondo azzurro, bande orizzontali di colore bianco di uguali dimensioni“. Cartiglio: Sub Umbra Sedi.

Art. 11. – L’uso della bandiera e dello stemma del Principato di Seborga è regolato dalle disposizioni di legge nel rispetto della tradizione.

Art. 12. – La festività nazionale del Principato di Seborga è fissata il 23 Aprile di ogni anno, festa di San Giorgio, patrono dei Cavalieri.

Art. 13. – la festività patronale del Principato di Seborga è fissata il 20 Agosto di ogni anno, in ricordo di San Bernardo.

Art. 14. – La lingua ufficiale del Principato di Seborga è quella italiana. La seconda lingua ammessa è quella francese.

Art. 15. – I documenti del Principato di Seborga vengono rilasciati in lingua italiana o latina.

Art. 16. – La religione del Principato di Seborga è quella cattolica, apostolica, romana.

TITOLO II. – LA CORONA
(omissis)